02 May 2020

Cessione di Tartufi

Allegati

Certificazione n.1

La disciplina in vigore dal 1°.1.2017.
Sulle cessioni di tartufi si applicherà non più l’aliquota IVA del 22% ma del 10%; in quanto viene inserito nella tabella A, parte III, il n. 20-bis; avente ad oggetto Tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

Viene meno l’obbligo di emettere l’autofattura per gli acquisti fatti da raccoglitori occasionali, con il correlativo obbligo di versare l’IVA e divieto di esercitare il diritto alla detrazione. Tuttavia, resta fermo l’onere di dimostrare l’acquisto al fine di evincere le presunzioni in materia.

Sui compensi che vengono corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, privi di partita IVA, in relazione all’acquisto di tartufi viene applicata una ritenuta a titolo di imposta; con obbligo di rivalsa, con l’aliquota del 23%. La base imponibile del prelievo è costituita dall’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

In sostanza, se il compenso pattuito è di 1.000 Euro, la base imponibile è ridotta a 780 Euro per cui il prelievo è di 179,40 Euro, in modo che l’importo netto percepito ammonta a 820,60 Euro.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo
cordiali saluti
Avv. Dott. Giuseppe Di Dio






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