Fondazioni

Le fondazioni sono enti ai quali viene attribuito uno specifico patrimonio al momento della loro costituzione per il perseguimento di determinati scopi, siano essi caritativi, culturali o comunque di pubblica utilità. Data la specifica natura di questi enti si comprende come l’atto di costituzione di una fondazione sia, al tempo stesso, un atto giuridico con il quale si delineano scopi e natura del nuovo ente e un atto economico con cui i fondatori donano una parte del proprio patrimonio alla fondazione stessa.

Inoltre, la costituzione di una fondazione può avvenire sia con un atto pubblico inter vivos, sia mediante disposizione testamentaria e quindi, inevitabilmente, mortis causa. Questi due tipi di atto di fondazione rispondono, dal punto di vista del contenuto e della finalità, alle medesime esigenze e sottostanno alle stesse limitazioni, ma hanno implicazioni potenzialmente piuttosto differenti.

Lo Studio Di Dio si propone quindi di offrire a chi lo desideri una guida sicura per redigere l’atto costitutivo e lo statuto di una fondazione, in modo da ottemperare a tutte le disposizioni di legge in modo scrupoloso, ma anche a prevenire, per quanto possibile, future contestazioni sulla legittimità degli atti, soprattutto in caso di fondazioni costituite con disposizioni testamentarie






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