Società per azioni

La creazione di una società per azioni non differisce in modo particolare da quella di altri tipi di società, come le srl, ma prevede che, all’interno dell’atto costitutivo, vengano indicati, a norma dell’art. 2328 c.c., “il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione”. Tale indicazione, che deve naturalmente essere coerente con quella del capitale sociale della spa che si intende costituire, non implica, di per sé, limitazioni su altre caratteristiche della società stessa.

Seguendo le indicazioni che lo Studio Legale Di Dio sarà lieto di fornire, chi lo desidera potrà costituire, infatti:

  • una società in accomandita per azioni, in cui si individuano due gruppi di soci, quelli accomandanti e quelli accomandatari, destinando solo ai secondi il compito dell’amministrazione dell’azienda, ma gravandoli della responsabilità patrimoniale personale e illimitata sulle perdite dell’impresa, mentre i primi potranno essere chiamati a rispondere solo della quota di capitale azionario versata.
  • una società cooperativa per azioni in cui la natura della spa si accompagna allo scopo manualistico tipico delle cooperative, ossia quello di fornire beni e servizi ai propri soci a condizioni migliori di quelle di mercato, con alcuni limiti specifici previsti dalla legge.
  • una società per azioni unipersonale, ossia con un unico socio, come previsto da una recente modifica della normativa in cui, però, si fissano precise limitazioni e garanzie da offrire nei rapporti verso terzi.





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