Redazione di contratti per l’acquisto

Il contratto di compravendita prevede, per sua natura e per definizione giuridica, il trasferimento di un bene o di un diritto da parte del venditore in cambio della corresponsione di un prezzo pagato dall’acquirente. In molti casi, naturalmente, i contratti di compravendita hanno una semplice forma orale, come nel caso del commercio al dettaglio, ma devono assumere forma scritta, di atto pubblico o di scrittura privata a seconda dei casi, in alcuni casi previsti dalla legge, in particolare nell’art.1350 codice civile.

Tra questi casi spicca quello del contratto di compravendita immobiliare che costituisce, nei fatti, una tipologia estremamente diffusa di contratto di compravendita scritto e che spesso richiede, per l’entità e la complessità dei valori economici in gioco, la supervisione e la consulenza di un professionista come quelli che operano presso lo Studio Legale Di Dio.

L’atto di vendita di un immobile non è però il solo documento di compravendita che richieda una forma scritta, come indicato nel summentovato art.1350 c.c., ma essa è necessaria anche per:

  • modificare o trasferire il diritto di usufrutto su un immobile;
  • definire i termini del diritto d’uso e del diritto di abitazione in beni immobili;
  • conferire un diritto di godimento di un bene immobile per oltre nove anni o in forma perpetua;
  • praticare la divisione di un bene immobiliare o di un diritto reale immobiliare.





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